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REGOLAMENTO UE 1169/2011 - Posizione Confcommercio Veneto

  • 24 November 2014

REGOLAMENTO UE 1169/2011

(Obbligo di informare i consumatori sulla presenza di allergeni negli alimenti non pre-imballati)

Posizione Confcommercio Veneto

PREMESSO CHE

-         Il 13 dicembre entrerà in vigore un nuovo Regolamento europeo che impone l’obbligo a tutti gli operatori della filiera alimentare di indicare sui prodotti l’eventuale presenza di allergeni;

-         è un sacrosanto diritto del consumatore disporre di tutte le informazioni utili per  acquisti consapevoli soprattutto quando, come nel caso delle allergie e delle intolleranza alimentari, una scelta sbagliata potrebbe creare gravi danni alla salute;

-         ben venga allora l’obbligo di informare il consumatore sulla presenza di ingredienti allergenici nei cibi e nelle bevande e ben felici di adempiervi;

-         per un produttore di alimenti preimballati per il consumo (una industria alimentare), il Regolamento è chiaro ed esaustivo e impone un’unica modalità : l’informazione va data in modo scritto su apposite etichette o direttamente sull’imballo. Il Regolamento dedica ben 54 dei suoi 55 articoli per fornire istruzioni operative vincolanti per gli operatori del settore;

-         per un produttore di alimenti non preimballati (300.000 imprese di ristorazione, bar, pasticcere, panetterie, gastronomie, macellerie, pizzerie, mense, catering, hotel anche con sola colazione, agriturismi, ecc.) il Regolamento riserva un solo articolo con cui prescrive l’obbligo di informazione e rimanda le indicazioni operative a future “disposizioni nazionali”, da assumersi, evidentemente, prima della sua applicabilità prevista per tutti i Paesi europei, appunto il 13 dicembre 2014;

-         a ben tre anni dall’approvazione del Regolamento e a meno di tre settimane dalla sua entrata in vigore non è dato di sapere quali siano le modalità stabilite per informare il consumatore, in quanto  :

·       nessuno dei ministeri e degli enti competenti ha ancora emanato alcuna circolare né altra comunicazione ufficiale, indispensabili per orientare, sulla base di una interpretazione ufficiale e non di parte, sulle modalità di applicazione dei nuovi obblighi;

·       non risulta ancora approvato alcun decreto che stabilisca quali siano le sanzioni per gli operatori che omettono l’informazione al consumatore (unico riferimento è l’art. 18 del Decreto legislativo n. 109/92 emanato in un contesto di obblighi riferiti alla etichettatura dei soli prodotti alimentari preimballati), facendo venir meno la certezza del diritto;

·       non risulta essere stata intrapresa dai Governi italiani succedutisi dal novembre 2011 ad oggi alcuna azione formale tesa, per quanto riguarda l’informazione da dare al consumatore sugli allergeni presenti nei cibi non preimballati, all’adozione “di disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le indicazioni o loro elementi…devono essere resi disponibili e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione”, così come previsto dall’art. 44, paragrafo 2  del Regolamento europeo;

-         risulta, invece, che molti Paesi europei ( dalla Gran Bretagna, alla Germania, alla Francia, all’Olanda, alla Danimarca, al Belgio, all’Austria, alla Grecia, alla Slovenia, alla Croazia e ad altri), dopo aver  comunicato e ottenuto dalla Commissione europea l’autorizzazione, hanno introdotto norme specifiche sulla materia consentendo di fatto agli operatori di scegliere come informare il consumatore tra due opzioni:

a)    informazione scritta

b)    informazione orale a richiesta del consumatore;

-         riscontrato con ampie sperimentazioni sul campo che gli operatori rappresentati non sono assolutamente in grado di ottemperare con immediatezza e con piena certezza del dirittto, a partire dal 13 dicembre p.v,  ai nuovi obblighi in quanto è di fatto impossibile garantire una corretta e sempre aggiornata informazione al cliente attraverso informazione scritta ( sui menu o sui listini prezzi),

TUTTO CIO’ PREMESSO

CONFCOMMERCIO VENETO

CHIEDE

-         al Governo e al suo Presidente dott. Matteo Renzi:

a)    di  concordare  con la massima urgenza  con la Commissione procedure di informazione in materia di allergeni per i prodotti non pre-imballati secondo due opzioni (scritta od orale) a scelta delle singole imprese, in funzione della loro struttura e capacità organizzativa, così come hanno già fatto numerosi Paesi membri, anche al fine di meglio salvaguardare i giusti diritti di informazione del consumatore europee;

b)     di aggiornare, in conseguenza, il sistema di sanzioni per le violazioni a tale obbligo, tenendo conto sia della specificità dei settori interessati ( enogastronomia e ristorazione) che della diversità di impatto sui consumatori rispetto ai produttori (industriali) di beni preimballati;

c)     di concedere alle 300.000 imprese del settore un rinvio dell’applicazione formale dell’obbligo di comunicazione fino a compimento degli atti di cui alle precedenti lettere a) e b);

-         al Presidente della Regione Veneto dott. Luca Zaia:

a)    di sostenere con forza queste richieste finalizzate alla tutela della grandi tradizioni alimentari ed enogastronomiche venete e nazionali, anche in vista dell’ormai prossimo avvio di  EXPO2015 che si terrà oltre che a Milano anche a Venezia, sollecitando il Governo ad assumere con la massima celerità le azioni e gli atti necessari a ristabilire equilibri comportamentali per le imprese del settore rispetto a quelle degli altri Paesi europei;

b)    di porre subito in atto proprie iniziative di collaborazione con Confcommercio Veneto per rendere facilmente disponibili modalità formative per gli operatori alimentari del Veneto, oggi possibili grazie a procedure di e-learning,

-         alle Associazioni dei Consumatori:

a)    di condividere la posizione di Confcommercio Veneto favorevole a una doverosa, corretta ed ampia  comunicazione al consumatore per consentirgli acquisti e consumi alimentari più consapevoli e più rispettosi della sua salute, possibile soltanto se l’obbligo normativo potrà essere rispettato con “altrettanta” consapevolezza, possibile soltanto se si introdurrà la modalità di informazione orale, debitamente supportata da personale appositamente preparato,   

SI IMPEGNA

-         per venire incontro al condiviso senso di responsabilità delle imprese rappresentate nei confronti del diritto di informazione del consumatore, a supportarle anche con idonei percorsi formativi affinchè, nelle more del compimento degli atti proposti, a partire sin dal 13 dicembre p.v., possano fornire adeguata informazione al cliente ( con modalità scritta od orale) circa la presenza eventuale di allergeni nei piatti/prodotti somministrati e/o venduti,

AUSPICA

-         che, a differenza di quanto avvenuto fino ad oggi, le azioni richieste al Governo vengano attuate previa costante collaborazione con le Associazioni nazionali Confcommercio_Imprese per l’Italia  e Fipe-Confcommercio Imprese per l’Italia.



Allergeni Posizione Confcommercio Veneto (441 kB)